IL RETTORE
  Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Brescia, approvato
con decreto del Presidente della  Repubblica 27 ottobre 1983, n. 844,
e modificato con  decreto del Presidente della  Repubblica 31 ottobre
1984, n. 836, e successive modificazioni;
  Visto  il  testo  unico   delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Visto il  regio decreto-legge 20  giugno 1935, n.  1071, convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Visto il  regio decreto  30 settembre 1938,  n. 1652,  e successive
modificazioni;
  Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217;
  Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;
  Visto il decreto del Presidente  della Repubblica 10 marzo 1982, n.
162;
  Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
  Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;
  Visto  il  decreto  ministeriale  11 maggio  1995,  pubblicato  nel
supplemento ordinario della  Gazzetta Ufficiale n. 167  del 19 luglio
1995, recante "Modificazioni  all'ordinamento didattico universitario
relativamente alle  scuole di specializzazione del  settore medico" e
la tabella XLV/2 allegata ad esso;
  Visto  il decreto  ministeriale  31 luglio  1996, pubblicato  nella
Gazzetta   Ufficiale   n.  209   del   6   settembre  1996,   recante
l'integrazione del comma 2.9 all'art.  2 della tabella XLV/2 allegata
al decreto ministeriale 11 maggio 1995;
  Visto  il  decreto  ministeriale  3  luglio  1996,  pubblicato  nel
supplemento  ordinario   alla  Gazzetta  Ufficiale  n.   213  dell'11
settembre  1996,  recante  "Modificazioni  all'ordinamento  didattico
universitario  relativamente  alle  scuole  di  specializzazione  del
settore   medico",  tra   cui  le   scuole  di   specializzazione  in
radiodiagnostica e in radioterapia;
  Viste  la  proposta  di  modifica  dello  statuto  formulata  dalle
autorita'  accademiche   dell'Universita'  degli  studi   di  Brescia
relativamente  al  riordino  della   scuola  di  specializzazione  in
radiologia, con conseguente trasformazione in due distinte scuole:
   la scuola di specializzazione in radiodiagnostica;
   la scuola di specializzazione in radioterapia;
  Riconosciuta  la  particolare  necessita'  di  approvare  le  nuove
modifiche proposte, in deroga al  termine triennale di cui all'ultimo
comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;
  Visto il  parere favorevole  del Consiglio  universitario nazionale
espresso nell'adunanza del 3 luglio 1998;
                              Decreta:
  Lo  statuto dell'Universita'  degli studi  di Brescia,  approvato e
modificato con  i decreti sopraindicati, e'  ulteriormente modificato
come appresso:
                               Art. 1.
  Alle scuole di specializzazione in:
   radiodiagnostica;
   radioterapia,
  sono  applicate  le  norme  comuni  previste  dalla  tabella  XLV/2
allegata  al decreto  ministeriale  11 maggio  1995 pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale 19 luglio 1995,  integrate dal punto 2.9 approvato
con decreto  ministeriale 31  luglio 1996, pubblicato  nella Gazzetta
Ufficiale  n. 209  del 6  settembre 1996,  nonche', per  le parti  da
queste non  regolate, le norme  generali comuni previste  dal decreto
del  Presidente della  Repubblica 22  ottobre 1987,  pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 23 dicembre 1987.